Novità Fatturazione Elettronica

MANUALE NOVITA’ DELLA FATTURA ELETTRONICA

(versione documento aggiornata al 28/12/2020)

 

DECORRENZA

La adozione della nuova fatturazione elettronica 2021 si è avviata tramite un primo periodo transitorio durante il quale sia lo SDI che Vela hanno gestito entrambi i formati, vecchio e nuovo.

 

FASE TRANSITORIA dal 01/10/2020 al 31/12/2020 Sdi e Vela accettano fatture in ambo i formati
FASE DEFINITIVA dal 01/01/2021 Sdi accetterà fatture solo nel nuovo tracciato

Si ricorda che per situazioni da chiarire è sempre disponibile il call center della Agenzia Entrate al n. 800299940

Le nuove tag relative ai Tipi documento

TD01 Fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella
TD04 nota di credito
TD05 nota di debito
TD06 Parcella
TD16 integrazione fattura reverse charge interno
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 autofattura per regolarizzazione/integrazione fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 autofattura per splafonamento
TD22 estrazione beni da Deposito IVA
TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Pertanto sia la fatturazione attiva che quella passiva sono state modificate per consentirne la gestione in base a nuove tabelle, apribili direttamente dai programmi di registrazione fatture, in prima videata.
In Vela le diverse operazioni sono etichettate con una sola lettera, la quale a sua volta piloterà la costruzione del file da inviare con all’interno la relativa etichetta di tipo documento (TD…)

tipi documento
omino

Con le novità introdotte, è evidente come l’Agenzia Entrate voglia da un lato cercare di correggere, almeno in parte, la errata impostazione del passato che rendeva difficile una efficace e più automatica registrazione delle fatture passive, e dall’altro puntare verso una acquisizione automatizzata dell’esterometro.

 

In base all’art. 4 del dlgs n. 127/2015 a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, nell’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con il cosiddetto esterometro, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, sul proprio sito internet, le bozze dei seguenti documenti: registri di cui agli artt. 23 e 25 del dpr 633/72, ossia il registro delle fatture emesse e quello delle fatture d’acquisto; liquidazione periodica dell’Iva; dichiarazione annuale dell’Iva.

 

Traguardi ancora incompleti, almeno sino a che resteranno esonerate dal processo della fattura elettronica alcune frange di contribuenti.

GESTIONE TABELLE TIPI DOCUMENTO

In Vela esistono due diverse tabelle, per area acquisti e area vendite. (rispettivamente opz 3-7-7-24 e 25)
Per ogni operazione va indicato il valore del tipo documento che intenderete far comparire all’interno del file XML delle vs fatture elettroniche.

Inoltre anche nella fase di ricezione delle fatture passive, ogni tipo documento letto in arrivo sarà utilizzato per comprendere la natura della transazione e se questa deve originare la trasmissione di una eventuale “integrazione” fattura da inversione contabile.

La tabella “vendite” espone le diverse tipologie di operazione utilizzabili dal programma di emissione fatture, associandovi il relativo codice di tipo documento.

allegato

La colonna “Decod.” serve per associare quella che era la sigla precedentemente usata per distinguere tra modulistiche e formati differenti:

 

  • F-Documento Normale
  • X-Documento Accompagnatorio
  • P-Fattura da Pos

Nelle colonne registri iva e nelle colonne cod. Iva vanno inseriti, per ogni operazione, il sezionale iva e l’eventuale cod iva da “proporre” durante la registrazione del documento.
I sezionali iva vanno obbligatoriamente indicati mentre il codice iva è opzionale.
Rispetto a questi dati inseriti in tabella, prevalgono gli eventuali memorizzati sulla anagrafica del cliente.
Esistono due colonne di sezionali iva, per casi particolari ove dovesse gestirsi la doppia registrazione con inversione contabile (che vanno inseriti generalmente nella tabella degli acquisti)
Il flag “*” su documento di default serve a stabilire quale tipologia di documento debba essere automaticamente proposta alla apertura del relativo programma di riferimento. Nelle vendite esistono tre formati di defaulf (pos, accompagnatoria e differita) Occorrerà quindi scegliere di inserire il flag su sole 3 righe.

DOCUMENTI ESCLUSI DA INVIO

E’ possibile in casi particolare creare una tipologia di documento da usarsi con attiva la esclusione dall’invio allo SDI (sono casi particolari, quale ad esempio quello delle note di debito “anomale”)

Con la risposta all’interpello n. 172 del 30 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le note di debito “anomale” (fuori dal campo di applicazione dell’IVA), emesse dai cessionari/committenti in presenza di sconti/abbuoni da parte dei cedenti/prestatori, possono essere in formato analogico ovvero in formato elettronico ma extra SDI.

Tali note di debito “anomale” non devono essere trasmesse dai cessionari/committenti tramite SDI.

L’interpello citato ha analizzato un caso che nell’operatività accade sovente, soprattutto nei rapporti con la grande distribuzione organizzata (c.d. GDO).Infatti, in presenza di sconti/abbuoni vengono emesse da parte dei clienti della GDO note di variazione in aumento fuori campo IVA (c.d. note di debito “anomale”, in considerazione del fatto che sono escluse da IVA), anziché l’emissione da parte della GDO di note di variazione in diminuzione.

Previo accordo con il cedente/prestatore, è ammessa l’emissione da parte del cessionario/committente di una nota di debito (fuori dal campo di applicazione dell’IVA) per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, la fattura originaria (si veda la R.M. 11 luglio 1992 n. 530447).

Con la risposta all’interpello n. 172/2019 è stato chiarito che:

  • nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta o tra questi ultimi e i consumatori, il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) esclude qualsiasi “richiesta” (da intendersi come documento o nota) non espressamente prevista da una disposizione normativa. Si tratta, ad esempio, proprio delle note di debito “anomale” del cessionario/committente per abbuoni/sconti, emesse in sostituzione delle note di variazione in diminuzione del cedente/prestatore, o di contestazioni sul contenuto dei documenti già trasmessi. Va da sé che in tali casi le note debito “anomale” non potranno essere trasmesse elettronicamente da parte dei cessionari/committenti. Potranno essere emesse, invece, note credito rilevanti ai fini IVA qualora le stesse siano emesse dai cessionari/committenti in nome e per conto dei cedenti/prestatori;
  • nei casi in cui vengano emesse delle note debito “anomale” da parte dei cessionari/committenti (analogiche ovvero elettroniche extra SDI) le stesse potranno essere utilizzate ai fini delle imposte dirette per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, sempre che ciò avvenga in presenza di idonea documentazione e, quindi, che le citate note si collochino in un completo e coerente quadro probatorio (sul tema si veda da ultimo la R.M. n. 36/E del 2008).

Conseguentemente:

  • per le casistiche in esame gli operatori potranno procedere come in passato; per meglio dire i cessionari/committenti potranno continuare ad emettere delle note debito “anomale” (senza IVA) che andranno emesse in formato analogico (ferma restando la possibilità di emetterle elettronicamente fuori dallo SDI). Di fatto il sistema di fatturazione elettronica non intacca la procedura in esame;
  • le note debito “anomale” non hanno alcun effetto ai fini IVA, ma potranno essere utilizzate ai fini delle imposte dirette sempreché vi sia idonea documentazione che attesti le operazioni.

Clienti con rappresentante fiscale avente partita italiana

Nel caso di queste vendite occorre creare due diverse anagrafiche:

  • la prima riguarda il cliente finale straniero
  • la seconda riguarda il rappresentante fiscale con partita iva italiana
riferimento cliente

Nella anagrafica del rappresentante fiscale italiano va inserita ovviamente la sua partita iva italiana, la R di Rappresentante fiscale, e come cliente di riferimento il codice del cliente finale straniero .

Tutto ciò è necessario per consentire la corretta creazione del file XML che raggiungerà lo SDI.
Nel file infatti verranno citati i dati anagrafici dl cliente finale straniero e, in appositi campi, alcuni dati del rappresentante fiscale in Italia.

La tabella “acquisti” espone le diverse tipologie di operazione utilizzabili dal programma di registrazione fatture di acquisti (con sigle CO002 o GA001), associandovi il relativo codice di tipo documento.

tipo modulo doc acquisto

La colonna “Decod.” serve per riportarvi quella che era la sigla precedentemente usata per distinguere tra casistiche differenti, e di cui ancora i programmi si servono per attivare alcuni passaggi:

 

  • N-Normale
  • C-CEE
  • S-Extra CEE
  • A-Autofattura
  • R-Reverse Charge

Nelle colonne registri iva e nelle colonne cod. Iva vanno inseriti, per ogni operazione, il sezionale iva e l’eventuale cod iva da “proporre” durante la registrazione del documento. Debbono essere indicati sia il sezionale acquisti su cui viene fatta la registrazione, sia quello di vendita su cui viene eventualmente fatta la inversione contabile.

CASI PARTICOLARI
    • Esiste in Vela la possibilità di emettere da DDT una fatturazione a fornitori che però registra sul fornitore una NC, anziché una Ft come cliente (flag registro addebiti=SI sul registro degli acquisti). In tal caso nella tabella acquisti si crea una riga del tutto analoga alle fatture normali codice F del registro vendite, tranne per il fatto che si compila la colonna registro acquisti anziché il registro vendite
    • Si fa presente che tra le varie forme di inversione contabile, la integrazione TD16 è l’unica che può essere o meno inviata allo SDI (Faq n.36 AdE). In sostanza l’invio è in questo caso opzionale. L’utente potrà quindi, volendo, lasciarla parcheggiata sul client senza sbloccarne l’invio.

Si noti che nella tabella acquisti trovano posto diversi casi di inversione contabile (vedasi ultima colonna a destra). In questi righi nelle colonne ND e NC vanno ripetuti gli stessi codici presenti nella colonna “FT”
In tal modo il documento di inversione contabile, che comunque raggiungerà lo SDI, sarà correttamente etichettato come “inversione contabile” e non come NC o ND, seppur con importi negativi se NC.

Nel caso di inversione contabile, anche se la registrazione è fatta dagli acquisti, il programma provvederà in forma automatica a produrre l’emissione del tipo documento previsto sul fronte vendite, così che possa essere inviato direttamente allo SDI.

IMPOSTAZIONE DEI FORNITORI

Poiché le inversioni contabili sono prodotte a fronte di documenti di fornitori, e vanno trasmesse allo SDI,
vanno compilate correttamente le anagrafiche dei fornitori secondo le indicazioni qui di seguito riportate:

 

  • flag “Esclusione invio=N”
  • Inserimento codici destinatario ‘0000000’ sia sui fornitori italiani che esteri
  • Inserimento del corretto campo di stato estero
  • Inserimento del regime fiscale che, nel caso di esteri, va impostato = RF18

 

 

NOTE:

  • Nel caso ci si dimenticasse di inserire 0000000 sui fornitori esteri, il programma lo forzerà automaticamente nel file XML.
  • Lo stato estero è invece da inserire obbligatoriamente
  • Alcuni di voi hanno impostato nella tabella stati esteri la esclusione dalla fattura elettronica. Questo perché intendevano non inviare allo SDI le Ft di vendita a clienti esteri, procedendo poi alla redazione dello spesometro vendite. Nel caso dei fornitori esteri, anche se questi appartengono a uno stato che in tabella ha tale esclusione, le inversioni contabili partiranno ugualmente, ignorando quanto previsto nella tabella.

INVERSIONI CONTABILI SUL CLIENT DI FATTURAZIONE

Le registrazioni di inversione contabile che il sistema produce automaticamente con la registrazione fatture dei fornitori, saranno visibili nell’area “fatture Emesse” ma con una dicitura particolare come evidenziato in figura:

integrazione beni intracomunitari

Sono infatti registrazioni che sono confluite nei registri iva delle vendite

INVIO DELLE INVERSIONI CONTABILI

Per evitare problemi di numerazione e date a coloro che usano gli stessi registri sul fronte vendite sia per le fatture normali sia per le registrazioni di inversione contabile, i documenti di vendita per integrazione creati non partiranno automaticamente verso lo SDI; essi saranno creati inizialmente in uno stato di “invio bloccato”.

Per farli partire verso lo SDI occorrerà, una volta conclusi gli eventuali controlli, sbloccarne l’invio agendo direttamente dal programma client in Java, ossia quello con icona di Box bianco, che avete generalmente sul vs desktop.

L’azione è disponibile agendo col tasto destro del mouse selezionando “reinvio documento” sulla riga da trasmettere.

Questo blocco temporaneo riguarda solo le inversioni contabili su vendite che sono generate dal programma di “registrazione fatture”, ossia che sono pilotate dalla tabella “acquisti”.

NOTA: Si ricorda che le inversioni “da RC interno” possono anche non essere inviate (vedasi nota pagina 6)

Pertanto è possibile inserire in tabella il flag di “esclusione da invio”. In tal caso occorre stampare ed inserire nel libro vendite il foglio di integrazione generato automaticamente dal sistema all’atto della registrazione in acquisto

Dal client di fatturazione (icona con box bianco) facendo tasto destro, le inversioni contabili inviate saranno visualizzate nel seguente modo:

tipologia documento

Si noti come, pur trattandosi di una inversione contabile creata dal cliente italiano che ha registrato la Ft di acquisto, come cedente sono riportati i dati anagrafici del fornitore, e come cessionario i nostri.

Ciò nei fatti comporterà un problema di interpretazione da parte dello SDI, benchè tale ente avesse dichiarato che la etichetta TD18 serviva per non confondere le inversioni contabili coi documenti di acquisto.

RISPOSTA DA INVIO INTEGRAZIONE

A seguito dell’invio di una integrazione (es per fattura Cee o reverse charge interno) lo SDI, oltre a comunicarci lo stato di fattura ricevuta sui documenti emessi…

gestione fatture emesse

…ci reinvia anche una seconda volta i documenti, i quali ci arriverebbero tra le fatture di acquisto ricevute.
Esse ci arrivano tramite Pec o Canale con lo stesso Id Sdi precedentemente assegnato.

Come vedete nelle due figure sopra e sotto, il reverse charge interno di ALPHAMULTISERVICE DI FORTE WALTER aveva ID SDI = 3831584839 che è citato anche nell’invio che ci fa lo SDI la seconda volta
La denominazione del file reinviatoci potrebbe differire da quella della ns inversione contabile, in quanto generata dalle anagrafiche della Agenzia

gestione fatture passive

Tale documento comparirebbe anche esso in elenco tra le fatture agganciabili dal programma registrazione acquisti, ma ovviamente non dovrebbero essere registrate una seconda volta.

Pertanto, per evitare di ricevere il secondo reinvio da Sdi tra le fatture di acquisto, ed evitare il rischio di una erronea doppia registrazione tra le fatture di acquisto, Vela ha modificato il “server di fatturazione” in modo da evitare a monte lo scarico del secondo invio da parte dello SDI, escludendo i documenti ricevuti che hanno uno stesso ID SDI già presente tra le inversioni contabili inviate

Morale: non vedrete la situazione qui sopra rappresentata, che è precedente alla modifica

Tra i messaggi sul server di fatturazione verrà comunque segnalata la esclusione del secondo invio dello SDI con un messaggio del seguente tipo:

“Il file ________ contiene un documento passivo che fa riferimento ad un file  _________ emesso nel ciclo attivo! Viene quindi saltato (integrazione contabile)”

VISUALIZZAZIONE FACILITATA DELLE NOTE DI VARIAZIONE

Nella “sezione delle fatture emesse del client” alcune righe di inversione contabile da acquisti potrebbero comparire con importi in negativo. Si tratta di eventuali NC emesseci da un fornitore e riguardanti una transazione in inversione contabile. Si immagini ad esempio che un fornitore ci abbia fornito in Reverse Charge interno dei componenti elettronici che poi ha successivamente stornato con propria NC di pari importo

La situazione è illustrata nella figura seguente, dalle due righe qui evidenziate in colore grigio

In realtà il fornitore ha espresso tali importi in positivo, all’interno della sua fattura elettronica. La inversione di segno viene fatta apparire dal programma solo per una questione di leggibilità

reverse charge fatturazione

PROTOCOLLAZIONE INVERSIONE CONTABILE

In data 23 Novembre 2020 a sorpresa sono state emanate nuove specifiche tecniche e nuovi criteri di controllo delle numerazioni. Poiché è stato deciso in quella sede che a livello di controllo di univocità di numero il protocollo deve essere univoco nell’intero anno, potrebbe succedere che una inversione contabile del registro 1 assuma lo stesso numero di una fattura ricevuta e registrata sul registro 1. Pertanto per evitare problemi tutte le inversioni contabili assumeranno una sigla “IC” al fondo del numero di protocollo che, ricordiamo, nel caso di vela è composto da:[num.registrazione]/[num.registro iva]

Poiché già in precedenza la AdE non risultava in grado di distinguere tra Ft e ND, nel caso delle note debito Vela aggiungeva in coda una sigla ND (es: [num.registrazione]/[num.registro iva]/ND
Per assurdo una nota debito inversione contabile potrebbe ora essere così strutturata come n. di protocollo:
[num.registrazione]/[num.registro iva]/NDIC

INVERSIONE CONTABILE DI FATTURA CON REVERSE CHARGE PARZIALE

Molti fornitori avevano l’abitudine, poichè il sistema glielo consentiva, di emettere una sola fattura con alcune righe in reverse charge e altre con iva normale. Sino ad oggi sul lato registrazione occorreva fare sue distinte registrazioni a fronte dello stesso documento. Ora, coi nuovi aggiornamenti, sarà possibile effettuare una unica registrazione in acquisto. L’inversione contabile sarà generata per la sola parte di fattura soggetta al reverse charge.

SIGNIFICATO DI ALCUNI TIPI DI DOCUMENTO

Le modifiche dei tipi documento  comportano una migliore gestione delle autofatture, delle fatture differite, dei casi di inversione contabile interno ed esterno e di estrazione dal deposito Iva.

Per il meccanismo delle autofatture in generale, può essere interessante la consultazione del link https://fiscomania.com/autofattura-guida-casi-emissione/

Circa i nuovi tipi documento, segnaliamo i seguenti codici:

Autofatture per acquisti da estero

Adottando questa distinzione di tipologia di operazioni si punta ad eliminare l’obbligo dell’esterometro anche nel caso degli acquisti. La norma parla di:

  • “integrazione fattura” (quando il cedente è uno straniero ma residente in un paese Cee) e
  • “emissione autofattura” (nel caso di cedente extracee).

In entrambi i casi la registrazione avviene sia in acquisto che in vendita, e si fa con i dati del fornitore estero.

I codici usati sono:

 

TD17: integrazione o autofattura per acquisto servizi dall’estero, ai sensi dell’art 17 comma 2;
Questa ipotesi riguarda il caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente in favore di un soggetto residente, qualora la prestazione si consideri effettuata sul territorio Italiano, per cui gli obblighi in materia di IVA sono assolti dai cessionari/committenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, DPR 633/1972.
La trasmissione allo SDI del documento comporterà l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’esterometro previsto dall’art. 1, comma 3bis, del Decreto Legislativo n. 127/2015
Sarà utilizzabile per acquisto di servizi dall’estero, sia cee che extracee
Vela consiglia di caricare in tabella acquisti due diverse righe entrambe relative al TD17: una con la C di Cee e l’altra con A di autofattura
TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
TD19: integrazione o autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
Questa ipotesi ricorre quando un soggetto UE non residente effettua una cessione di beni che si trovano già sul territorio Italiano, per cui l’operazione, non rappresentando una cessione intracomunitaria, è documentata dalla fattura emessa dal soggetto non residente, ed in relazione alla quale il cessionario della merce è obbligato ad emettere una integrazione. Questa procedura deve essere attivata anche qualora il soggetto non residente sia identificato, direttamente o tramite rappresentate fiscale in Italia. Avremo una “integrazione” nel caso di fornitore intracomunitario, e “autofattura” nel caso di fornitore extracomunitario.
Il TD19 si usa anche nel caso di estrazione da deposito Iva a seguito di acquisto da fornitore estero

NB Tra i vari casi su esposti non esiste l’acquisto beni di provenienza extracee poiché per essi esiste la bolla doganale e pertanto la Agenzie delle entrate già monitora e conosce i dati della transazione

Vela prevede l’invio di doc. allo Sdi anche nel caso di integrazioni generate a partire “dalla registrazione di acquisti”. La fattura di integrazione o l’autofattura sarà emessa a partire dal sezionale vendite apposito e avrà il seguente schema di compilazione:

Sezione “Cedente” = dati del fornitore estero e identificativo del Paese.
Sezione “Cessionario” = dati di chi produce l’autofattura.
Soggetto emittente = CC
Tipo documento = TD17 o TD18 o TD19

Il meccanismo contabile resta quello attuale, con la apertura del debito vero il fornitore al netto dell’iva che viene integrata solo al momento della registrazione e registrata sia sul libro vendite che nel libro acquisti.

La registrazione opera come da normativa in inversione contabile, con registrazione sia su vendite che acquisti

altro esempio

Autofatture emesse per autoconsumo o cessioni gratuite

Viene previsto un nuovo codice TD27: fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
Questo codice permette di gestire in automatico la ricezione da parte dello SdI delle autofatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto, cioè l’impresa stessa emittente.

Emettere una autofattura di questo genere è come emettere una fattura a se stessi.

L’indicazione della tipologia di documento TD27 consente di evitare che l’autofattura, quando ricevuta dal SdI, sia inserita tra le fatture in acquisto. Queste infatti sono delle vere e proprie fatture che generano un’iva a fronte di un’operazione per la quale l’imposta rimane in capo al cedente e non è detraibile da parte del cessionario

Per questo motivo si vuole evitare che il cessionario la riceva tra le fatture in acquisto.

AUTOCONSUMO

La base imponibile IVA è costituta dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento dell’effettuazione dell’autoconsumo (art.13 DPR 633/72). Fino al 27.09.2009 la base imponibile IVA nell’ipotesi di autoconsumo era rappresentata dal valore normale del bene.

 

Il documento è registrato solo nel libro vendite e vedrà il seguente schema di compilazione:

Sezione “Cedente” = dati di chi estromette il bene per autoconsumo
Sezione “Cessionario” = stessi dati del cedente senza partita IVA (uso interno, per riassegnazione alla produzione interna), dati beneficiario senza partita IVA (uso esterno, per consumo personale o familiare).
Tipo documento = TD27
Causale = Autofattura per autoconsumo

Ipotizziamo il caso di un’impresa individuale nella quale il titolare preleva dal magazzino merci per 100 euro da destinare al consumo personale e familiare. La scrittura da rilevare in partita doppia è la seguente:

prima nota

Il conto Spese di famiglia è un conto economico. Al suo posto possiamo trovare anche il conto Spese extragestione o Proprietario c/prelevamenti. Sono, questi, conti che accolgono una sorta di acconto sugli utili prelevati dal proprietario.

Anziché utilizzare il conto “Merci c/vendite”, al fine di tenere distinto l’autoconsumo dai ricavi conseguiti a seguito di vendite a terzi, si può usare il conto Cessioni per autoconsumo o un altro conto similare da far confluire al Conto economico in sede di determinazione del reddito dell’esercizio

NOTA1:
Esiste il dubbio circa i lavori interni in economia, quali quelli che prevedono un consumo di materiale interno per creare una attrezzatura da utilizzare in proprio. Saranno anche questi soggetti alla autofattura di autoconsumo?

OMAGGI SENZA RIVALSA

Le cessioni gratuite dei beni non oggetto dell’attività dell’impresa sono sempre operazioni escluse da IVA (art. 2 comma 2 n.4 del D.P.R. 633/1972); lo sono o perché all’atto dell’acquisto inferiori a 50€, o perché avevano sì una iva, ma indetraibile, se superavano i 50 €

NON RIENTRANTI NELLA ATTIVITA’ AZIENDALE iva acquisti iva vendita rif normativo
beni e spese rapprentanza di costo unit. < 50 euro  detraibile esclusi  Iva Art.2 c.2 n.4
beni di qualsiasi costo acq. senza detrarsi l’iva non detratta Art.2 c.2 n.5
spese di rappresentanza >50 euro non detratta Art.19-bis1, lett h

Per questi omaggi senza rivalsa non vi è alcun obbligo da parte del soggetto cedente di emettere un documento fiscale (fattura, ricevuta) o di effettuare alcun adempimento a fini IVA.

 

NOTA2:

In base alle disposizioni introdotte a fine 1995, occorre però emettere la bolla di accompagnamento anche nel caso di beni con importo pari o inferiore a 50 euro. Il diritto alla detrazione dell’Iva pagata per l’acquisto di quest’ultimi spetta purché si tratti di omaggi a clienti o fornitori.

La fattura può essere omessa se i beni che non rientrano nella attività aziendale vengono esclusi dalla detrazione dell’iva pagata al momento dell’acquisto

La bolla può essere omessa solo nel caso di commercianti al minuto o quando gli omaggi sono classificabili come piccola promozione (Calendari, adesivi, penne, agende ecc) contrassegnati dalla ditta a scopo pubblicitario oppure se ilo destinatario é un privato

 

Nel caso invece di omaggi diversi dai precedenti, e che quindi rientrino nella attività aziendale, e resi senza effettuare rivalsa di iva, il cedente deve emettere una autofattura TD27.

Il documento TD27 è registrato solo nel libro vendite e vedrà il seguente schema di compilazione:

Sezione “Cedente” = dati di chi produce l’autofattura per omaggio senza rivalsa
Sezione “Cessionario” = dati di chi produce l’autofattura
Tipo documento = TD27
Causale = Autofattura per omaggi

NOTA3:
Nella prassi corrente è frequente che nella stessa fattura si possano trovare articoli in vendita assieme ad altri non oggetto della attività e ceduti in omaggio senza rivalsa. Sorge il dubbio se in questo caso debbano essere prodotti due diversi file XML distinti verso lo SDI.
Infatti la ratio dei provvedimenti è quella di consentire all’Agenzia delle Entrate di avere tutte le informazioni in automatico senza necessità di esaminare i singoli documenti (con lo scopo, ultimo, di consentire la predisposizione della dichiarazione Iva precompilata). E’ pertanto probabile che l’Agenzia delle Entrate in futuro prenda posizione circa la emissione di documenti distinti di vendita e di omaggio senza rivalsa, e non misti, per consentire la corretta compilazione della dichiarazione Iva.
Per il momento l’orientamento generale rimane quello di limitare il TD27 omaggi al solo caso di fatture contenenti unicamente omaggi, tratte dal processo di “Fatturazione Omaggi da DDT”, con registro apposito.
Nel caso di fatture “miste”, per il momento l’orientamento è quello di comportarsi ancora come prima. E’ consigliabile in questi casi rivolgersi al proprio fiscalista per essere guidati al meglio nella scelta.

Autofattura denuncia per regolarizzazione

Il codice TD20 si riferisce alla situazione secondo cui se il cessionario / committente non riceve la fattura (o la riceve irregolare) deve provvedere all’emissione della stessa (come autofattura) entro 4 mesi dal momento di effettuazione dell’operazione.

Verserà lui stesso l’iva a debito col modello F24 indicando il codice tributo 9399

In questo caso di autofattura, come precisato dalla circ.14/E del 2019, come cedente va inserito il fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura mentre nel campo cessionario i dati di chi emette la fattura. Nella sezione Soggetto Emittente del file xml Vela inserirà la sigla richiesta “CC” (cessionario/committente)

Pertanto la registrazione vedrà il seguente schema di compilazione:

Sezione “Cedente” = dati del soggetto che non ha emesso fattura
Sezione “Cessionario” = dati di chi produce l’autofattura
Tipo documento = TD20
Causale = Autofattura ai sensi art. 6 comma 8, D.Lgs. 471/97
Emittente = CC

A maggior chiarezza riportiamo esempio tipico di caso di autofattura denuncia per mancato ricevimento:

prime nota

Con le registrazioni sopra rappresentate, l’erario ha ricevuto tutta l’iva che gli competeva, perché 22 € li ha ricevuti da noi al posto del cedente
L’impresa ha poi esercitato legittimamente il diritto alla detrazione per l’acquisto che era ormai regolarizzato
La fattura regolarizzata ha comunque raggiunto lo SDI, sebbene per tramite nostro anziché dal fornitore, col flusso TD20

Come ben precisato dal Centro Studi Castelli, la procedura prevede la registrazione del documento solo nel libro iva acquisti

nota legale

In sostanza, l’operazione è neutra, ma è evidente come il soggetto che abbia pagato al cedente l’intero corrispettivo, IVA inclusa, si trovi costretto ad un doppio esborso dell’IVA: la prima volta al cedente, la seconda volta all’Erario. Quindi, paga due volte e detrae una sola volta, salvo il diritto di rivalsa verso il fornitore.

 

Dalla lettura del testo dell’Art comma 8 del D.Lgs. 471/97, che dà il titolo a questo tipo di documento, si può essere tratti in inganno pensando che la registrazione debba essere fatta in inversione contabile, dal momento che viene citato sia l’articolo 21 (vendite) del DPR633, sia l’art 25 dello stesso Decreto (acquisti)

Ma ad una attenta lettura si vedrà come la norma faccia riferimento all’art 21 solo in riferimento alla forma di stesura del documento da presentare alla Agenzia delle Entrate, mentre solo a proposito  degli acquisti specifica di procedere alla registrazione.

Vedasi https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={22E0E811-30D7-4546-9099-B9DE360B3CBB}&codiceOrdinamento=200000600000000&idAttoNormativo={7E1625EF-3F0C-4E42-975A-F50F9219A751}) dove si legge:

Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o  professioni, abbia   acquistato beni   o  servizi senza che sia stata emessa  fattura nei   termini  di legge o con emissione di fattura irregolare da parte  dell’altro contraente …  provveda  a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalita’:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di  effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi  confronti, previo pagamento dell’imposta,  entro il trentesimo giorno  successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le  indicazioni prescritte   dall’
articolo   21   del decreto del Presidente della  Repubblica 26    ottobre    1972,    n.  633, relativo alla fatturazione delle  operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato  nella lettera a),  entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua  registrazione, un   documento   integrativo in  duplice esemplare recante le  indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente  dovuta.
9. Se   la   regolarizzazione  e’ eseguita, un esemplare del documento, con  l’attestazione della    regolarizzazione    e    del  pagamento, e’ restituito  dall’ufficio al   contribuente  che deve registrarlo ai sensi dell’
articolo 25  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (ossia registrazione negli  acquisti) “. Nel caso della Fatturazione elettronica, la presentazione all’ADE e la restituzione sono sostituiti dal flusso telematico

 

Per la procedura di regolarizzazione vedasi anche https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10608-iva-e-omessa-regolarizzazione-delle-fatture.html

Autofattura per splafonamento

Il codice TD21 si riferisce alla situazione secondo cui l’esportatore abituale è andato oltre il proprio plafond di esenzione ed emette una autofattura per regolarizzarsi.

Nel caso dello splafonamento, infatti, chi ha sbagliato è colui che ha consegnato una dichiarazione di intento al proprio fornitore, il quale ha legittimamente emesso fattura non imponibile, e non la ha revocata per tempo raggiunto l’ammontare del plafond: la colpa dello splafonamento è unicamente imputabile all’esportatore abituale.

Il doc. va emesso “a se stessi” in modo che risulti indicato il soggetto che emette il documento sia come “cedente/prestatore” che come “cessionario/committente.

Sarà registrata in forma del tutto analoga al caso del tipo documento TD20, posto che con la R.M. n. 16/E del 2017 l’Agenzia ha richiamato la medesima procedura di cui all’articolo 6, comma 8 del DLgs n 471/97.

è stata riconosciuta al cessionario la possibilità di sanare la violazione commessa, mediante:

  1. emissione, entro i termini previsti dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, di un’apposita autofattura in duplice esemplare da presentare al competente ufficio, secondo lo schema previsto dall’art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 471 del 1997;
  2. versamento, entro gli stessi termini, della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione di cui all’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta aisensi del citato art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997;
  3. annotazione dell’autofattura nel registro Iva degli acquisti, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione”

Il totale parallelismo nelle procedure di regolarizzazione dello splafonamento (TD21) e quello della autofattura per regolarizzazione (TD20) è ribadito anche con nota n. 391186 del 10 marzo 1999 emanata del Dipartimento delle  Entrate, Direzione Centrale Accertamento e Programmazione, dove si è ritenuto corretto il caso di un contribuente, esportatore abituale, che  regolarizza nel    modo    seguente    l’uso   del plafond oltre il limite  consentito:

– emissione dell’autofattura
– versamento con  F24 dell’iva che  avrebbe dovuto essere  addebitata, e con F23 di interessi e relative sanzioni ridotte;
– annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti;
– presentazione  autofattura  all’Ufficio IVA o delle Entrate secondo le disposizione dell’art. 6, c 8 d.lgs. n. 471-1997.

Ricorrere alla emissione della autofattura TD21 è solo uno dei modi per sanare l’illecito. Un metodo diverso è quello di richiedere al proprio fornitore di variare in aumento l’iva che non era stata conteggiata, fermo restando che sanzioni ed interessi saranno assolti dal cliente stesso.

Fatture differite

Vien fatta maggiore distinzione per le fatture differite con i nuovi codici:

TD24 per la fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio;
TD25 per la fattura differita per triangolazioni interne di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72 (cessioni di beni fatte dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente)

La nuova codifica consente quindi:

  • l’immediato riconoscimento e selezione da parte dello SDI del tipo di fattura registrata.
  • l’immediato riconoscimento e selezione all’atto della consultazione dei registri anche da parte degli operatori, contribuenti o soggetti delegati dagli stessi.

DDT Fittizi

Alcune aziende creano dei finti DDT solo allo scopo di semplificarsi il processo di fatturazione di fine mese: tali DDT sono solo un elenco di voci da fatturarsi senza che esista davvero in realtà un doc di trasporto. Si tratta infatti generalmente di canoni o servizi vari, in mancanza di giustificativi scritti

Pertanto il tipo documento da generare non sarà un TD24 ma un TD01

Per ottenere tale scopo sul file XML occorrerà usare uno dei seguenti artifizi:

  1. indicare il campo “Rif.DDT in Ft”=0 sul tipo DDT

  2. oppure indicare il campo “Emetti Ft immediata”=S nella seconda videata del tipo DDT

Se per lo stesso cliente nel mese ho emesso alcuni DDT con RifDDT in Ft =0 e altri con RifDDT in Ft =0,

la fatturazione differita  andrà lanciata in due tornate distinte includendo i doc normali (che daranno origine a TD24) e poi quelli privi di giustificativo scritto (che daranno origine a TD24).

tipi ddt

Scontrino seguito da Fattura

Nel caso del codice TD24, al posto del DDT potrebbe esserci anche lo scontrino fiscale:

  • quando il commerciante consegnerà il bene al cessionario, inserirà nel documento la P.IVA del suo cliente e provvederà all’invio telematico  dei dati dei corrispettivi.

  • successivamente, sorto l’obbligo di emettere la fattura differita, inserendo il numero del documento preventivamente annotato, segnalerà al Fisco la necessità di escludere tale documento dai corrispettivi, includendolo invece tra le fatture di vendita.( evitando così automaticamente una doppia tassazione)

 

In  questo caso la fattura dovrà esser emessa nel modo seguente:

A) scelta del corretto tipo di operazione usando il programma emissione fattura immediata

tipologia documento vendita

B) Indicazione in prima videata della data scontrino e n. progressivo giornaliero

data emissione fatture

C) Indicazione in terza videata del n. lungo dello scontrino

id scontrino

Reverse charge interno

Il Reverse Charge si distingue in:

 

  • Reverse charge esterno, quando è applicato nei confronti delle operazioni intracomunitarie di acquisto

  • Reverse charge interno, nelle ipotesi previste per specifiche operazioni tra soggetti passivi stabiliti in Italia

Limitatamente ai casi di reverse charge interno viene previsto un apposito codice, il TD16, per le integrazioni che potrebbero “opzionalmente” essere inviate allo SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile.

E’ l’unico caso di inversione contabile per la quale non è obbligatorio l’invio allo SDI. Ma solo se lo si invia la AdE sarà in grado di poter con esattezza farsi carico della tenuta dei registri Iva

Si applica nei seguenti casi:

  • rottami e altri materiali di recupero (art. 74 commi 7 e 8 del DPR n. 633/72)

  • oro da investimento(art. 17 comma 5 del DPR n. 633/72);

  • servizi da subappaltatori edili (art. 17 comma 6, lettera a) del DPR n. 633/72)

  • servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72)

  • gas ad effetto serra (art. 17 comma 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater)

  • vendita fabbricati abitativi o strumentali imponibili su opzione del cedente(art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter)

  • vendita dispositivi elettronici all’ingrosso, articolo 17 comma 6 lettera c) del DPR n. 633/72).

    (vi rientrano i Cellulari, i microprocessori e Unità centrali di elaboratori prima della configurazione )

L’autofattura per reverse charge interno si poteva già inviare con le precedenti regole che, come chiarito da FAQ della Agenzia, prevedevano in origine che sia come cedente che come cessionario vi fosse sempre la stessa ditta

Con la introduzione delle ultime specifiche, invece, la autofattura va creata indicando come cedente il fornitore, e noi stessi come cessionario; ma a questo provvede automaticamente il ns software

ES: Noi, Ditta CES (cessionario), riceviamo una fattura TD01 dal fornitore CED (cedente) con n righe di dettaglio di vari articoli e con un riepilogo IVA di questo tipo:

100 euro con natura N6.1

200 euro con natura N6.2

10 euro di imponibile al 22%                      Totale fattura 312,2 €

Ora come CES emettiamo a nostra volta una integrazione con tipo doc.TD16 che possiamo facoltativamente inviare allo SdI. In essa risulteranno:

come cedente il fornitore CED          come cessionario la ditta CES
comparirà una riga di dettaglio per ogni riga di riepilogo IVA ricevuta di tipo N6.x, in cui saranno indicati automaticamente dal software Vela i riferimenti al documento ricevuto ed al tipo di reverse charge,.

Saranno generate delle righe riepilogate per diversa natura Iva, seguite dalla imposta in chiaro e dalla aliquota Iva. Nella autofattura saranno prese in considerazione solo le righe che erano senza iva nella fattura originaria:

Imponibile 100 euro   22%    Iva 22 €

Imponibile 200 euro   22%    Iva 44 €           Totale documento 366 €

NOTA – R.C Subappaltatori

Il reverse charge su Ft emesse da subappaltatori può essere applicato solo nel caso in cui le prestazioni di servizi siano:

  • Relative a beni immobili

  • Riguardino prestazioni di manodopera rese nel settore edile ad imprese costruttrici o di ristrutturazione, verso l’appaltatore principale o altro subappaltatore

Nel caso invece di prestazioni dirette da parte di un appaltatore (non quindi subappaltatore) o di quelle dei professionisti, o nel caso di fornitura di beni (non quindi servizi), si è al di fuori del reverse charge: sono in questo caso di fatture normali

NOTA – R.C Pulizie. Demolizioni, installazioni

Il reverse charge  si applica solo se tali servizi riguardano immobili. Quando riguardano beni, l’iva segue il corso normale

 

TABELLA PRESTAZIONI/SERVIZI COLLEGATI AD EDIFICI/IMPIANTI

Reverse Charge
Manutenzione straordinaria SI
Frazionamento e accorpamento unità immobiliare (manut.straordinaria) con installazione impianti NO
Demolizione e realizzazione nuova costruzione (unico contratto di appalto) NO
Fornitura con posa in opera (cessione) NO
Posa in opera senza fornitura di beni (solo prestazioni di servizi) SI
Installazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al fornitore dei beni SI
Installazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al committente (soggetto passivo) SI
Parcheggi interrati o su lastrico solare edificio SI
Derattizzazione, spurgo e rimozione neve NO
Installazione di impianti funzionali all’edificio (unico impianto) SI
Video sorveglianza perimetrale con telecamere esterne SI
Impianto citofonico SI
Impianto di climatizzazione SI
Impianto idraulico di edificio con tubazioni esterne SI
Manutenzione e riparazione impianti SI
Installazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati funzionali ad edifici SI
Installaz.impianti fotovoltaici integrati ad edifici, se accatastati autonomamente (D1 o D10) NO
Installazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio SI
Installaz. Imp. fotovoltaici a terra funzionali ad edificio, se accatastati autonomamente (D1 o D10) NO
Installazione e manutenzione di estintori parte integrante di impianto protezione attiva SI
Installazione e manutenzione di estintori carrellati ed estintori portatili NO
Installazione e manutenzione porte tagliafuoco e uscite di sicurezza SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo ad edificio (cioé riparazione o ammodernamento) SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con mera sostituzione di beni NO
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio solo con mantenimento in funzione SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con realizzazione nuovo impianto SI
Installazione componenti industriali (codice Ateco 33.20.09) NO
Installazione impianti di refrigerazione – magazzini frigorifero (codice Ateco 33.20.09) NO
Installazione impianti parte integrante edificio (codice Ateco da 43.21.01 a 43.29.09 SI
Fornitura con installazione di beni significativi in quanto diretta a privati NO
Fornitura con installazione di beni significativi nelle fasi intermedie SI
Diritto di chiamata funzionale alla verifica dell’impianto SI
Interventi di manutenzione con canone di abbonamento SI
Servizio di allacciamento per fornitura di gas, energia elettrica e acqua NO
Operazioni non imponibili NO
Servizio di attivazione per avvio di alimentazione gas, energia elettrica e acqua NO
Servizi di pulizia di edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine NO
Installazione impianti su edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine NO

Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art 36)

Il codice TD26 è da usarsi da parte di chi effettua cessioni di beni strumentali oppure da chi adotta il sistema delle “attività separate” (ex art.36 DPR 633/72) nell’ambito della stessa impresa. Tali dati serviranno per la compilazione del campo VE40 della dichiarazione iva.

La sezione “Cedente” contiene gli stessi dati di “Cessionario”, ossia l’azienda che intende produrre l’autofattura per passaggi interni.

Questa verrà emessa applicando l’IVA vigente, e registrata nel registro vendite.

Le attività separate sono un caso di gestione usato da uno solo tra tutti i nostri clienti, pertanto non ci soffermiamo particolarmente. Ad esso l’applicazione del codice TD26 apparirà automaticamente chiara.

Sezione “Cedente” = dati di chi produce l’autofattura
Sezione “Cessionario” = dati di chi produce l’autofattura
Tipo documento = TD26
Causale = Autofattura per passaggi interni

NOTA
Mentre non vi sono problemi interpretativi circa le attività separate, era sorto il dubbio circa le vendite di beni ammortizzabili: riguarda tutte le aziende o solo le cessioni dei beni strumentali operate da chi opera con attività separate?.
In sostanza: questa cessione ben ammortizzabili va gestita con TD26 solo quando viene fatta da una azienda che ha attività separate o da tutti quanti?
In prima analisi sembrerebbe da applicarsi per i soggetti con Esercizio di più attività (art. 36) per i quali vi sono disposizioni particolari: i passaggi di beni tra le diverse attività devono essere fatturati ma non concorrono alla determinazione del volume d’affari.
Per loro vi sono inoltre vincoli particolari in caso di cessione/passaggio di beni ammortizzabili.

Ma soffermandoci sulla ratio delle operazioni da correlarsi alla dichiarazione Iva, il codice poteva essere inteso come da applicare a tutte le operazioni che poi NON concorrerebbero alla determinazione del volume d’affari

Se leggiamo le istruzioni alla dichiarazione Iva, e considerata la ratio più volte richiamata dell’istituzione dei nuovi codici, sembrerebbe più relativa a quest’ultima ipotesi perché la descrizione del codice TD26 è molto simile alla spiegazione del rigo VE40

Nel Rigo VE40 vanno indicate le operazioni (al netto dell’IVA) non rientranti nel volume d’affari. Trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 20, delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni di cui all’art. 36, ultimo comma.

Anche secondo Euroconference
“—Inoltre è stato istituito il codice TD26, cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni, che servirà per la compilazione del campo VE40 della dichiarazione Iva.—”

Finalmente, negli ultimi giorni dell’anno 2020, una precisazione dalla AdE ha confermato che il TD6 va usato anche da parte di aziende senza separazione delle attività, in occasione delle loro vendite di beni ammortizzabili

Estrazione da depositi iva

I depositi Iva sono simili ai depositi doganali ma con le seguenti differenze:

1) non ricevono direttamente merce extracomunitaria (se non ancora assolto il dazio d’importazione nella UE)

2) non sono soggetti a controlli permanenti da parte degli organi doganali;

3) necessitano della introduzione fisica delle merci, senza la quale non operano le agevolazioni

 

Se i beni sono di provenienza extracomunitaria potranno quindi essere inseriti all’interno di un deposito IVA soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica e aver pagato i dazi doganali.

 

Il deposito IVA ha come obiettivo di differire il pagamento dell’IVA in quanto l’assolvimento della stessa si ha non nel momento in cui i beni sono introdotti nel deposito ma nel momento in cui vengono estratti (e non sempre).

L’assolvimento dell’iva avviene da parte dell’acquirente finale col meccanismo della inversione contabile (reverse charge)

 

I codici documento TD22 e TD23 saranno da usare per le estrazioni di beni dai depositi iva.

Si userà il codice TD22 o TD23, a seconda che debba essere pagata l’iva oppure no.
Tale assoggettamento ad imposta dipenderà dalla destinazione della merce.

 

Dal 1° aprile 2017, ad eccezione dei beni introdotti nel deposito in forza di un acquisto intra-unionale e di immissione in libera pratica, per i quali continua ad essere applicabile il meccanismo del reverse charge, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, ma è versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito, con Modello F24 e senza possibilità di compensazione sia “orizzontale” che “verticale” (risoluzione AdE 55/E/2017).

Il versamento dell’IVA relativa all’operazione sarà formalizzato tramite la emissione di un’autofattura TD23 ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72. Essa andrà registrata sia nel registro delle fatture attive sia nel registro delle fatture passive, ovvero in apposito registro sezionale (RisMin 144_1999).

La successiva cessione al commissionario comporterà l’emissione di fattura con addebito dell’IVA secondo l’aliquota ordinaria.

Se invece i beni sono destinati ad essere inviati ad un altro Stato UE, il cedente, in linea generale, emetterà fattura TD22 senza applicazione dell’IVA per effetto del combinato disposto degli articoli 41 e 50-bis del D.L. n. 331/97.

 

Il codice TD23 lo si userà anche  quando non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito ed il bene estratto. L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che ciò avviene quando il bene estratto deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili e l’autofattura emessa al momento dell’estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, quanto un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. L’identificativo IVA sarà quello dell’operatore che effettua l’integrazione, che sarà posto  sia nel campo cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente.

ESEMPI DI TRANSAZIONI SU DEPOSITO IVA


Riepilogo operazioni riguardanti acquisto da Cee con immissione in dep.iva

  1. Integrazione fattura di acquisto
    senza applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 50-bis co. 4 lett. a) DL 331/93;

  2. Registrare la fattura nel registro acquisti e vendite;

  3. Compilare il Modello Intra-2;

  4. Il depositario della merce compila l’apposito registro di carico e scarico

  5. Eventuale passaggio di proprietà tramite vendita ad altro di merce sempre custodita nel deposito, In tal caso emissione di fattura di vendita senza applicare iva indicando “cessione non soggetta ai sensi art 50-bis , co 4, lett c) DL 331/93”

  6. Al momento della estrazione dal deposito, l’acquirente italiano emette autofattura TD23 registrata sia in reg acquisti che vendite, integrando l’ammontare dei servizi ricevuti, in imponibile ed iva.


Riepilogo operazioni riguardanti acquisto da ExtraCee con immissione in dep.iva

  1. La merce, accompagnata da un documento di transito viene sdoganata. Nella documentazione viene specificato che come destinazione ha la introduzione in dep.iva

  2. Il depositario la registra in carico apponendo su bolletta doganale attestato di presa e numero attribuito. Copia di tale bolletta viene rimessa alla dogana

  3. Al momento della estrazione dal deposito, l’acquirente italiano emette autofattura TD23 registrata sia in reg acquisti che vendite, integrando l’ammontare dei servizi ricevuti, in imponibile ed iva


Riepilogo operazioni riguardanti acquisto da Italia con immissione in dep.iva

  1. La merce è acquistata con introduzione i deposito Iva

  2. Il depositario la registra in carico

  3. Al momento della estrazione dal deposito, il gestore del deposito versa con F24 l’iva a nome e per conto dell’acquirente, calcolata in base al valore della ultima cessione che si era avuta nel deposito, incrementata dei servizi nel frattempo ricevuti

  4. Il soggetto che procede all’estrazione emette una autofattura TD23 ai sensi dell’art. 17, co. 2 DPR 633/72 e i dati della ricevuta del versamento (quietanza mod. F24).

I codici ritenute

RITENUTE NELLE FATTURE ATTIVE

Se indicate delle forme di trattenuta nelle vs fatture di vendita, dovrete utilizzare nuovi codici relativi alle ritenute applicabili, che sono più dettagliate rispetto al passato.

I campi delle ritenute sono stati resi ripetibili nell’ambito della stessa fattura. Ciò per poter gestire più forme di ritenute nella stessa fattura (es parcella con contributo previdenziale e ritenuta d’acconto)

E’ stato integrato il blocco riferito alla gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali, tra cui tra l’altro, i Contributi INPS, Enasarco e Enpam.

RT01 ritenuta persone fisiche                                              RT02    ritenuta persone giuridiche

RT03 contributo INPS                                                          RT04    contributo ENASARCO

RT05 contributo ENPAM                                                      RT06    altro contributo previdenziale

NB- le ritenute che indicate nella fattura XML sono dati puramente informativi, a cui non corrisponderanno righe di corpo fattura.

Come vedremo in seguito, non sarà così invece per i “codici di cassa previdenziale” (vedasi paragrafo successivo) dove agli importi di cassa deve corrispondere una riga di corpo sulla fattura

Nel campo causale va inserito uno dei nuovi codici che sono stati adottati dal nuovo schema di fattura elettronica, e che ora riproducono e si raccordano perfettamente con quelli previsti dalla certificazione unica CU2020

B–utilizzo opere dell’ingegno, brevetti industriali o processi, formule, esperienze acquisite

C –utili da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza

D –utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;

E–levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;

F–indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;

L–redditi simili a causale B, percepiti da aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi )

L1 – redditi simili a causale B per chi ha acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;

M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

M1 –redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;

M2 –lavoro autonomo non esercitato abitualmente con obbligo di iscrizione ad ENPAPI

N –rimborso spese, premi e compensi a associazioni sportive, cori, bande e filodrammatiche

O –lavoro autonomo non abituale, senza obbligo di iscrizione alla gestione separata

A –prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;

G –indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;

H –indennità corrisposte per cessazione dei rapporti di agenzia

I –indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili

J–compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi

K – assegni di servizio civile universale di cui all’art.16 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017;

P–compensi a non residenti per l’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche

Q –provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;

R–provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;

S–provvigioni corrisposte a commissionario;

T–provvigioni corrisposte a mediatore;

U –provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;

V –provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio o ambulante

V2 –redditi da prestazioni non esercitate abitualmente da incaricati alla vendita a domicilio;

W –prestazioni relative a contratti d’appalto ex art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29/09/73;

X –canoni corrisposti nel 2004 a società di stato UE, ex art. 26-quater,del D.P.R. 600

Y –canoni corrisposti dal 1/01/2005 a società di stato UE, ex art. 26-quater,del D.P.R. 600

ZO –titolo diverso dai precedenti.

RITENUTE NELLE FATTURE PASSIVE

Come è noto il debito da ritenuta d’acconto insorge solo all’atto del pagamento al fornitore. Sino ad oggi era necessario inserire manualmente il contributo previdenziale in una apposita casella. Con la nuova versione tale dato è reperito in forma automatica dal file della fattura elettronica ricevuta, così che il programma possa determinare e memorizzare sui file il compenso già al netto del Contributo integrativo. Il reperimento avviene  solo per i casi di cassa previdenziale non soggetta a ritenuta (viene quindi escluso il caso del 4% Inps di gestione separata quando esso costituisce reddito)

allegato
file ritenute
Avvertenza: Nella maggior parte dei casi vale quanto sopra riportato, perché i contributi previdenziali sono normalmente esclusi dalla ritenuta d’acconto. Ma non sempre! Nel solo caso del contributo previdenziale addebitato al committente nella misura del 4% da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata I.N.P.S. , tale quota è soggetta alla Ritenuta. In tal caso la casella “cassa Previdenziale” resterà vuota, in quanto il contributo va a costituire parte del reddito del percipiente

I codici RT01 ed RT02

riguardano le ritenute d’acconto, rispettivamente se applicate da una persona fisica (es avvocato, ecc) o da società o associazione di professionisti. La scelta quindi è basata sulla natura di chi emette la fattura.

Nel vostro caso quindi, per Fatture da voi eventualmente emesse con la ritenuta, userete  RT02.

Per le fatture ricevute, Vela non indirizzerà tale campo nel file delle ritenute, poichè la ritenuta insorgerà solo al momento del pagamento del fornitore

Si deve evitare di usare le nuove codifiche RT04-RT05 ed RT06 prima del periodo transitorio, Pertanto al momento va inserito il codice RT02. Una volta arrivati al periodo transitorio, potrete variare la tabella per partire coi nuovi codici

Il Codice RT03

riguarda ad esempio la rivalsa INPS del 4% per la gestione separata

Vela modificherà il programma delle FT di acquisto per gestire contabilmente il campo, e modificherà il  programma incassi pagamenti in modo che tale campo sia automaticamente cercato in archivio ed indirizzato nella finestra delle Ritenute (RT03). Anche il caso dell’RT03 si potrà usare a partire dal 01 Luglio 2020

Il Codice RT04

Se la azienda èsvolge attività di agente per terzi, va indicato il cod RT04 per la somma di enasarco a carico cliente.  Nel caso invece di fatture passive, ricevute da agenti, il contributo Enasarco sarà  indirizzato automaticamente in contabilità proprio in base al riconoscimento del cod RT04 indicato dal fornitore sull’XML. Il contributo Enasarco è per il 50% a carico dell’agente e per il 50% a carico della casa mandante. Esso è dovuto entro un minimale e un massimale, in altre parole è prevista una soglia minima annua di versamenti previdenziali ed un tetto massimo annuo. Per l’anno 2020 il contributo Enasarco è pari al 17,00%.

Per le società di capitali viene applicata un’aliquota differenziata a seconda degli scaglioni di provvigioni e tale somma è in parte a carico della casa mandante;

 

Esempio: la ditta Alfa Srl riceve dall’agente Rossi una fattura per l’importo di 6.000 euro di provvigioni + IVA 22%. Ritenuta d’acconto del 23% su 3.000 euro. Contributo enasarco a carico dell’agente 510,00 euro.

 

La Alfa Srl registra la fattura nel modo seguente:

iva su acquisti

Successivamente provvede  a registrare i contributi enasarco a carico dell’agente (6.000 x 17% : 50% = 510) e quelli a suo carico (sempre per 510 dato che i contributi sono per il 50% a carico dell’agente e per il restante 50% a carico della ditta mandante). Quindi avremo:

debiti diversi

Il contributo è dovuto nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, quindi indipendentemente da quando verrà pagata all’agente e/o fatturata dall’agente. Se ad esempio la fattura venisse emessa nel 2020 (ove le aliquote sono aumentate al 17%), ma riguardasse provvigioni del 2019, sarebbe applicata la vecchia aliquota del 16,50%.

Il conto Enasarco c/contributi rileva il debito della ditta Alfa Srl nei confronti dell’Enasarco per i contributi sia a carico dell’agente che a suo carico. Tale  conto va inserito a parametri (CO103Q- sez CO) )

Il conto Debiti v/fornitori rileva, in dare, il contributo Enasarco a carico dell’agente e riduce, quindi, la somma che la Alfa Srl dovrà versare all’agente come compenso.

Il conto Contributi Enasarco rileva il costo che la Alfa Srl sostiene per i contributi a suo carico e va inserito a parametri.

 

Con i nuovi automatismi creati su vela, registrando la Fattura il programma già eseguirà automaticamente tutte le registrazioni sopra indicate, sulla base dell’importo Enasarco comunicato dall’agente e reperito dal file XML pervenutoci da SDI. Per la registrazione saranno utilizzati i conti Enasarco memorizzati a parametri..

Al momento del successivo pagamento della fattura, la Alfa Srl, effettuerà la registrazione di versamento

banca enasarco

NB      E’ necessario associare a parametri AR103Q  CO  i conti del giroconto enasarco. Inoltre è necessario che sulla anagrafica fornitore sia indicato l’agente come soggetto a ritenute. Solo in tal modo sarà attivata la gestione nelle fatture di acquisto, con visualizzazione del campo “enasarco” a piede fattura

ESEMPIO

Si supponga di aver ricevuto la seguente fattura dal proprio agente , privo di collaboratori e dipendenti:

dettaglio fattura

La fattura sarà registrata nel modo seguente:

fatture di acquisto

In ultima videata comparirà il campo con l’importo Enasarco reperito dal file XML della fattura elettronica. (purchè in anagrafica il fornitore sia stato integrato col cod agente)

quota enasarco

Una volta memorizzata, la registrazione conseguente risulterà così:

prima nota
interrogazione contabile

Al momento poi del successivo pagamento del fornitore, avremo la automatica proposta degli importi:

caricamento ritenute

I codici cassa

Dovrete utilizzare in fattura di vendita nuovi codici relativi alle casse previdenziali, nel caso doveste applicare tali oneri al cliente. E’ possibile inserire più forme di cassa nella stessa fattura, anche se difficilmente potrebbe succedere.

I codici da usare sono:

TC01 Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
TC02 Cassa previdenza dottori commercialisti
TC03 Cassa previdenza e assistenza geometri
TC04 Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
TC05 Cassa nazionale del notariato
TC06 Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
TC07 Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
TC08 Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
TC09 Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)
TC10 Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
TC11 Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
TC12 Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell’agricoltura (ENPAIA)
TC13 Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime
TC14 Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
TC15 Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
TC16 Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
TC17 Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI)
TC18 Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
TC19 Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
TC20 Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
TC21 Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC22 INPS

Qualora non applichiate trattenute previdenziali nelle vs fatture a clienti, non sarà necessario impostare in tabella tali codici, poiché essi saranno utilizzati solo dai programmi di registrazione delle fatture di acquisto, dopo averli letti direttamente dalle fatture elettroniche inviatevi dai vs fornitori.

I codici delle casse previdenziali nella tabella opz. 1-1-2-19  riportano una percentuale (es 4%), assieme al conto di ricavo che viene utilizzato per tale voce (es ricavo per cassa previdenziale avvocati)

Se in registrazione fattura, in corrispondenza di un rigo che riporta tale conto di ricavo, è stato indicato un importo di ricavo pari a 2 €, nella costruzione del file XML sarà indicato in un apposito campo il risultato di:

[importo di addebito cassa] / [ percentuale in tabella/100 ]= importo della cassa previdenziale

Nel ns esempio: 2 / ( 4/100) = 50 €

Questo importo di cassa previdenziale sarà indicato sul file XML come dato puramente informativo sull’ammontare complessivo della cassa

Nei controlli di congruenza sulla fattura, Sdi sommerà tutte le righe di corpo a pari aliquota, e tale somma dovrà quadrare col totale per aliquota scritto nella sezione di riepilogo

Pertanto l’importo di cassa addebitato al cliente deve essere presente sulla fattura come rigo di corpo.

Nel caso delle “ritenute”, invece, all’importo della ritenuta non è  presente su alcuna riga di corpo.

L’Enasarco, pur essendo citato anche come cassa,  sembra fare eccezione rispetto alle altre. La Agenzia nella FAQ 50 dichiara: “ll contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una “Cassa previdenziale” (che usualmente concorre alla determinazione dell’imponibile cui applicare l’IVA), ma la sua gestione è similare a quella di una “ritenuta”.

Pertanto, anche se citato anche tra i codici di cassa, va usato solo sul fronte ritenute.

Compilazione della tabella Ritenute e Casse

La tabella si trova nel percorso 1-1-2-19 ed è comune sia per le ritenute che per le casse.

casse previdenziali 3

I codici vanno associati ai conti contabili di ricavo che compariranno in fattura, e che scatenano la applicazione di tali trattenute.

Durante la registrazione della fattura verranno solo introdotte righe di ricavo, mentre le somme delle ritenute con codice RT.. in quella fase non partecipano né alla compilazione né alla contabilizzazione della fattura e costituiscono solo “notizie” accessorie. Esse saranno generate solo successivamente, ed in forma automatica, al momento della conversione nel formato elettronico.

Sia le casse previdenziali che le ritenute sono forme di trattenuta. Ma nel caso delle casse andrà indicato, come vedremo, se essa sia a sua volta soggetta o meno alla ritenuta d’acconto. Questa informazione accompagnerà la fattura in modo che il ricevente possa, in fase di contabilizzazione, sapere se l’importo della cassa debba partecipare al calcolo della ritenuta oppure no.
Normalmente tali somme sono escluse da Ritenuta d’acconto. Non è così ad esempio nel caso della Gestione Separata Inps del 4%, che costituisce reddito imponibile per il percipiente

E’ frequente che uno stesso conto di ricavo determini l’insorgenza di più trattenute nella stessa fattura.
Nella tabella sopra illustrata le tre righe presenti riguardano il caso di provvigioni attive fatturate ai clienti, ove scatta enasarco e relative ritenute, ma potrebbe anche esservi un ulteriore addebito di cassa previdenziale
1 eventuale per addebito di cassa previdenziale (non enasarco)
1 per la ritenuta d’acconto Irpef subita
1 per la trattenuta Enasarco

In tabella le tre righe di cui sopra guideranno la compilazione di alcuni blocchi di dati sull’XML da inviare allo SDI e saranno inserite nel seguente modo:

La prima riga con codice TC01

riguarda la “cassa previdenziale” eventualmente addebitata al cliente in fattura. Se non viene addebitata la riga in tabella non va creata

La casella “cassa con ritenuta” viene usata per indicare se sull’importo di questa cassa venga o meno applicata la ritenuta d’acconto.

Il riferimento amministrativo può essere inserito per maggior chiarezza, solo nel caso di Casse previdenziali. E’ questo il caso. Il dato è opzionale e libero.

casse previdenziali 2

La seconda riga con codice RT02 riguarda la Ritenuta d’acconto subita. Nel nostro esempio essa è pari al 23% sul 50% di imponibile.
La causale di pagamento da indicare è la stessa che è presente nel modello delle istruzioni della “Certificazione Unica”.
La causale è obbligatoria sulle righe di Ritenuta (nelle righe cassa è da lasciare vuota)
Il riferimento amministrativo non va indicato.
Non trattandosi di cassa, l’ultimo campo va anch’esso lasciato vuoto.

casse previdenziali

La terza riga con codice RT04 riguarda l’Enasarco.

Nel 2020 la aliquota complessiva è pari al 17% sul totale delle prestazioni fornite dall’agente, ossia sul totale importo che comparirà in fattura col codice ricavo 351/00001. Ma la trattenuta applicata in fattura è pari solo al 50% dell’intero Enasarco.

Qualora più righe in fattura, anche di conti diversi, richiamassero lo stesso codice TC07 con pari aliquota, esse sarebbero automaticamente cumulate in un dato unico nel tracciato XML

casse previdenziali

Codici natura IVA

Con la introduzione dei diversi tipi documento l’Agenzia può arrivare a determinare con maggiore precisione il totale dell’Iva vendite, e compilare in automatico alcuni campi del quadro VE della dichiarazione Iva. Ma ciò non era ancora sufficiente: occorreva aumentare la precisione di compilazione, e pertanto sono stati introdotti dei nuovi codici utilizzabili nel campo relativo alla “natura”, cioè quello che deve essere compilato quando, a fronte di un imponibile positivo, c’è una imposta uguale a zero. Non saranno più utilizzabili i codici N2 (non soggette), N4 (esenti) e N6 (operazioni in reverse charge), in quanto sostituiti da una serie di sottocodici con maggiori dettagli.

I codici natura delle operazioni senza addebito d’imposta diventano:

 

N1     escluse ex art. 15 (interessi di mora – penalità per inadempienze -beni ceduti come sconto/premi – rimborsi spese anticipate)

Gruppo delle non soggette

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 ( tutte operazioni extraterritoriali)

           ES servizi resi a soggetti esteri o relativi a immobili all’estero – servizi pasti o alberghi ricevuti all’estero

                 Cessioni o acquisti di denaro o terreni non edificabili – vend o acq di generi di monopolio o schede telef.

N2.2 non soggette – altri casi (minimi – forfetari )

Le operazioni non soggette ad Iva sono quelle per le quali manca un requisito (soggettivo, oggettivo o territoriale), e pertanto per esse non dovrebbero applicarsi le regole previste da tale imposta, comprese quelle di fatturazione e di indicazione in dichiarazione. Ciò nonostante, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una Faq sulla fattura elettronica, per le stesse può comunque essere emessa una “fattura”, indicando la natura di non soggette, ma le stesse non andranno indicate nel modello dichiarativo. Si pensi, ad esempio, alle emissioni di fatture per risarcimenti danni causati dal cedente, alle cessioni di buoni multiuso, di terreni agricoli, alle emissioni di note di variazione fuori campo. Tuttavia vi sono delle operazioni fuori campo Iva per le quali vige l’obbligo di fatturazione e di indicazione nel rigo VE34 della dichiarazione: sono alcune operazioni non territoriali, tra cui le più frequenti sono quelle per le quali si emette fattura senza Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, per aver reso un servizio ad un soggetto passivo stabilito all’estero.

Operazioni fatturate con l’articolo 7-ter

Esisteva un orientamento, avvallato dalla AdE, per cui erano da codificare con il codice N2 solo le fatture in 7-ter verso extracomunitari e con il codice N6 quelle emesse a comunitari (in quanto con annotazione:” inversione contabile”). Tuttavia ora la natura codice N6 non esisterà più, ed indipendentemente dalle annotazioni da riportare, entrambe sono operazioni non soggette, e confluiscono nel medesimo rigo dichiarativo; rigo che è di particolare importanza qualora si chieda il rimborso dell’Iva qualora le operazioni non territoriali superino il 50% del volume d’affari. Pertantoè preferibile che con il codice N2.1 vadano indicate tutte le fatture emesse senza Iva emesse obbligatoriamente per operazioni non territoriali, comprese quelle dell’articolo 7-ter, sia nei confronti di soggetti comunitari che extracomunitari, mentre col codice N2.2 si dovrebbero contrassegnare le fatture fuori campo emesse facoltativamente e da non indicare in dichiarazione..

Gruppo dei non imponibili

N3.1 non imponibili – esportazioni (art. 8 Dpr 633/72 –rigo dichiarazione –VE30 col 2)
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie (art. 41 Dl 3311/93 –rigo dichiarazione –VE30 col 3)
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino (art. 71 Dpr 633/72 –rigo dichiarazione –VE30 col 4)
N3.4 non imponibili – oper. assimilate a cessioni all’export (art. 8 bis Dpr 633/72 – rigo dichiarazione –VE30 col5)
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento (art. 8 bis Dpr 633/72 rigo dichiarazione –VE30 col 5)
N3.6 non imponibili – altre op. che non concorrono a formaz. plafond (art. 21comma 6 bis ovvero cessioni verso depositi Iva art. 50 bis Dl 331/93 –rigo dich. –VE32)
N4 esenti (prestazioni sanitarie – acq beni intracomunitari se esenti art 42 DL 331/1993)

NOTA: L’art. 124 DL Rilancio dispone che “Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”
La descrizione sarà “operazione esente ai sensi dell’art. 124 DL 34/2020” non è corretta la dicitura “Esente art. 10 DPR 633/72” perché NON è tra le operazioni ivi indicate
Attenzione che in teoria dal 1° gennaio 2021 sarà invece assoggettata ad Iva 5%

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
ES. Regime speciale beni usati (es auto), beni d’arte o antiquariato. Art 36 DL 23/02/1995 n41
Operazioni con iva inclusa ma non esposta (agenzie viaggio) Art. 74 ter
Regime del margine agenzie di viaggio Art 21 c6 lett e

Gruppo inversioni contabili (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE
di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)

 

N6.1 inversione contabile – cessione rottami e altri mat. di recupero (art. 74 c.7 e c.8 Dpr 633/72 –rigo dichiar. VE35
col. 2)
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro (art. 17, co.5 Dpr 633/72 –rigo dich. VE35 col. 3)
N6.3 inversione contabile – servizi da subappalto nel settore edile (art. 17, co.6 lett-a Dpr 633/72 –rigo dich. VE35 col. 4)
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati (art. 17, co.6 lett. a bis) –rigo dich. VE35 col. 5)
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari (art. 17, co.6 lett. b) –rigo dich. VE35 col. 6)
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici (art. 17, co.6 lett. c) –rigo dich. VE35 col. 7)
N6.7 inversione contabile – prestaz. comparto edile e sett.connessi (art. 17, co.6 lett. a ter) –rigo dich. VE35 col. 8)
(servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici)
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico (art. 17, co.6 lett. da d bis a d quater rigo della dichiarazione VE35 col. 9)
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

NOTE: con le nuove norme permangono alcuni dubbi, ancora non chiariti, quali:

  • Non è previsto un codice specifico per i servizi internazionali(art. 9 del decreto Iva) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Salvo diverse istruzioni è possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo considerare come residuale.

  • Non è del tutto chiaro se per operazioni relative ai beni detassati a fronte dell’emergenza sanitariavada indicato il codice N2.2 o l’N4. Di solito si propende per l’N4

  • Vi è chi sostiene che con il codice N2.1 vadano indicate le fatture emesse senza Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, sia nei confronti di soggetti comunitari che extracomunitari. Prima era consuetudine codificare con l’abolito codice N2 solo le fatture in 7-ter verso extracomunitari e con l’abolito codice N6 quelle emesse a comunitari, visto che su quest’ultime si scriveva “inversione contabile”. Tuttavia, indipendentemente dalle annotazioni da riportare, entrambe sono operazioni non soggette, e confluiscono nel medesimo rigo dichiarativo; rigo che è di particolare importanza qualora si chieda il rimborso dell’Iva quando le operazioni non territoriali superano il 50% del volume d’affari.

Sarà necessario manutenere la tabella dei codici Iva associando a ciascun codice interno la relativa nuova natura.

In precedenza tale operazione veniva fatta in ambito spesometro. Ora la associazione sarà fatta in tabella Iva:

videata iva

NOTA: nel caso delle integrazioni, all’atto della creazione dell’XML, Vela azzererà nel file le nature nei casi dei TD16-17-18-19 in quanto l’iva viene esposta. Ciò nonostante nella tabella dei codici iva essa va indicata

IL CASO DUBBIOSO DELL’ART 9

Nelle specifiche della nuova fattura elettronica, tra le indicazioni fornite sulle nature sembra non sia previsto un codice specifico per i servizi internazionali (art. 9 del decreto Iva) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali servizi sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria.

Alcuni dicono di utilizzare codice N3.4 considerandolo come residuale.

Ma proviamo ad analizzare i singoli righi e caselle della dichiarazione Iva da istruzioni ministeriali

Rigo VE30 indicare, nel campo 1, il totale delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. Per l’individuazione delle operazioni da

indicare nel presente rigo vedi Appendice alle voci “Esportazioni ed altre operazioni non imponibili”, “Operazioni intracomunitarie ed importazioni” e “Beni usati”.

Ripartire l’importo di campo 1 nei seguenti campi:

campo 2 l’ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell’anno di cui all’art. 8, primo comma, lett. a), b) (quindi N.3.1)  e b-bis), tra le quali sono ricomprese anche:

  • le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori

dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;

  • le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea (art.

50-bis, comma 4, lett. g), del d.l. n. 331/1993);

campo 3 l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, (quindi N.3.2)  annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24);

campo 4 l’ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi; (quindi N.3.3) 

campo 5 l’ammontare complessivo delle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione. (quindi N.3.4) 

Nell’appendice delle istruzioni è chiarito inoltre che

Nel rigo VE30 si deve indicare l’ammontare delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. In particolare devono essere indicati:

a) i corrispettivi delle cessioni all’esportazione non imponibili di cui alle lettere a), b) e b-bis) del primo comma dell’art. 8, tra le quali sono ricomprese anche:

 

– le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del

territorio dell’Unione, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;

– le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea (art. 50-bis,

comma 4, lett. g) del d.l. n. 331/1993);

– i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis, primo comma),effettuate nell’esercizio dell’attività propria d’impresa;

i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma) effettuate nell’esercizio dell’attività propria d’impresa;

– i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli articoli 8, 8-bis e 9;

– i margini di cui al d.l. n. 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti beni usati ecc.) che costituiscono plafond;

Quindi le operazioni di cui all’art. 9, secondo le istruzioni, sembrerebbero da ricomprendersi nelle esportazioni e nel campo 2, ergo N.3.1.

In realtà in un articolo fiscale di ItaliaOggi del 12/10/2020 l’art 9 viene ricompreso nella natura N3.4

E sempre più gli esperti propendono per tale interpretazione

La natura 3.4 va quindi utilizzata anche per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’art. 9, DPR n. 633/72 (ad esempio, trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio Italiano e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento)

nota

Qui si fornisce un esempio di nature iva. Sono tratte da indicazioni forniteci da  un fiscalista, e Vela non si assume alcuna responsabilità né fornisce assicurazioni di correttezza  su tale tabella.

VENDITE
COD. IVA VECCHIE NATURE NUOVE NATURE DESCRIZIONE    
F2 22%
B2 21% RECUPERO IVA CHIUSURA FALLIMENTI
20 20% RECUPERO IVA CHIUSURA FALLIMENTI
F7 22% OMAGGI RIV IVA
F8 22% OMAGGI
22 N2 N2.2 N.IMP. ART. 26 DPR 633/72
23 N3 N3.1 N.IMP. ART.8.1.B DPR 633/72 PLAFOND 8.1.C
AA N2 N2.2 F. campo IVA ART.8.35 L.67/1988 riadd costo x distacco dipendenti
32 N6 N6.3 R.CHARGE ART.17.6.A DPR 633/72
38 N2 N5 N.IMP. ART.36 DPR 41/95 regime del margine beni usati (vend.auto)
39 N3 N2.1 N.IMP. ART.40.5 L.427/93 erano i trasporti comunitari, ora diventati art. 7
41 N3 N3.2 N.IMP. ART. 41 L. 427/93 INVERSIONE CONTABILE
43 N6 N2.1 NON SOGG. ART.7 ter DPR 633/72 manutenzione stampi di terzi Cee
46 N6 N6.1 NON SOGG ART. 74.7 e 8 DPR 633/72 INVERSIONE CONTABILE
47 N4 N4 ESENTE ART.10.2 DPR 633/72
50 N2 N2.2 NON SOGG ART 2 DPR 633/72
51 N4 N4 ESENTE ART.10.1.1 DPR 633/72
52 N4 N4 ESENTE ART.10.1.8 DPR 633/72
53 N4 N4 ESENTE ART. 10 DPR 633/72
54 N2 N2.2 NON SOGG. ART.2.3.A. DPR 633/72
5C N2 N2.2 NON SOGG. ART.2 E 15 DPR 633/72
55 N3 N3.1 N.IMP. ART.8.1.A DPR 633/72
56 N4 N4 ESENTE ART.10.4 DPR 633/72
58 N3 N3.2 N.IMP. ART.58 L. 427/93 INVERSIONE CONTABILE
62 N3 N3.5 N.IMP. ART.8.1.C DPR 633/72
68 N1 N1 NON SOGG. ART.15.1.3 DPR 633/72
71 N2 N2.2 Fuori campo I.V.A.
72 N2 N2.2 N.IMP. ART. 26.3
73 N2 N2.2 NON SOGG. ART.2 H DPR 633/72
74 N1 N1 NON SOGG. ART.15.1.1 DPR 633/72
79 N3 N3.4 N.IMP. ART.9.1.7 DPR 633/72
80 N3 N3.4 N.IMP. ART.9.1 DPR 633/72
83 N1 N1 NON SOGG. ART. 15 DPR633/72
94 N4 N4 ESENTE ART.10.10.14 DPR 633/72
95 N1 N1 NON SOGG. ART. 15.2 DPR633/72
96 N2 N2.1 NON SOGG.          ART.7 extracee  DPR 633/72 add costo fiera alkl’estero
N2 N2.1 NON SOGG. ART.7 cee DPR 633/72 INVERSIONE CONTABILE
97 N3 N3.4 N.IMP. ART.9 DPR 633/72
98 N2 N2.2 NON SOGG. ART.2.3 DPR 633/72
99 N4 N4 ESENTE ART.10.27.q. DPR 633/72
5A N3 N3.3 N.IMP. ART.8.1.A DPR 633/72 Venndite S.marino
 

 

VENDITE DA ACQUISTI /Inv. Contabile)

G1 N6 N6.9 22% CEE autofattura acq cee
G2 N6 N6.9 22% CEE SERV autofattura servizi  cee
G4 N6 N6.9 22% ART. 17 CEE autofattura servizi  cee
G6 N6 N6.9 22% ART. 17 EXTRA CEE autofattura servizi extra cee
H1 N6 N6.9 22% ART.17.6.A TER R.CHARGEDPR 633/72 autofattura manutenzioni / pulizia
F9 N6 N6.1 ART.74.8   22% autofattura rottami
75 N3 N3.1 N.IMP.ART.9.1.7 extracee               DPR 633/72 autofattura provv extracee

NB: G1-G2-G4-G6- H1 e F9, sono imponibili iva. Ciò nonostante in tabella va inserita la natura. A solo livello di XML in invio relativo all’inversione contabile lato vendite, la natura verrà tralasciata.

ACQUISTI
COD.     DESCRIZIONE     IVA
 Vari Totalmente INDETR. Al 4% o al 10% o al 22%
Vari Parzialmente indetraibili
Vari Imponibili al 4% o al 10% o al 22%
13 N2 N2.2 N.IMP. ART.74 DPR 633/72 acq libri (iva assolta dall’editore)
G1 N6 N6.9 22% CEE
G2 N6 N6.9 22% CEE SERV
G4 N6 N6.9 22% ART. 17 CEE autofattura
G5 N6 N6.9 22% EXTRA CEE DOGANA
G6 N6 N6.9 22% ART. 17 EXTRA CEE autofattura
H1 N6 N6.9 22% ART.17.6.A TER R.CHARGE pulizie reverse charge
F9 N6 N6.1 ART. 74.8  22%
B9 N6 N6.1 ART. 74.8  21%
22 N2 N2.2 N.SOGG. ART.26 DPR 196/97
25 N2 N2.2 Fuori campo.ART 1 C.100 .244/07 contribuenti minimi
M1 N2 N2.2 Fuori campo.ART 1 cc.54- 89 L.190/14 contribuenti minimi
27 N2 N2.2 Fuori campo.ART 27 C.1.2 L.98/11
M2 N2 N2.2 Fuori campo.ART 27 C.3 L.98/11 contribuenti minimi
M3 N2 N2.2 Fuori campo.ART 1 C.9-11 L.145/2018 contribuenti minimi
CV N4 N4 ESENTE ART. 124.2 DL 134/20 acq x emergenza covid
31 N2 N2.1 N.SOGG. ART.7.quater DPR 633/72
7A N2 N2.1 N.SOGG. ART.7.sexies DPR 633/72
33 N2 N2.2 N.IMP. ART.3 DPR 633/72
37 N2 N2.2 N.IMP. ART.1 DPR 633/72
38 N2 N5 N.IMP. ART.36 DPR  41/ 95 regime del margine beni usati
46 N6 N.IMP. ART.74.8 DPR 633/72
49 N3 N3.4 N.IMP. ART.9.11 DPR 633/72
50 N2 N2.2 N.SOGG. ART. 2 DPR 633/72
5B N4 N4 ESENTE ART.10.1.20 DPR 633/72
51 N4 N4 ESENTE ART.10.1.1 DPR 633/72
53 N4 N4 ESENTE ART.10 DPR 633/72
54 N2 N2.2 NON SOGG. ART.2.3.A. DPR 633/72
59 N3 N3.4 N.IMP. ART.9.1.2 DPR 633/72
61 N3 N3.1 N.IMP. ART. 72 DPR 633/72
63 N1 N1 N.SOGG. ART.151.3 DPR 633/72
64 N2 N2.1 N.SOGG. ART.7.4.D DPR 633/72
66 N3 N3.5 N.IMP. ART.8.1.C DPR 633/72
67 N3 N3.5 N.IMP. ART.8.1.C DPR 633/72 dich.d’intento
68 N1 N1 N.SOGG. ART.15.1.3 DPR 633/72
69 N2 N2.2 N.IMP. ART.13.3 DPR 633/72
70 N2 N2.1 N.SOGG. ART.7.4.C DPR 633/72
71 N2 N2.2 Fuori campo
72 N2 N2.2 N.IMP. ART.26.3 DPR 633/72
74 N1 N1 N.IMP. ART.15.1.1 DPR 633/72
75 N3 N3.4 N.IMP.                       ART.9.1.7 extraceeDPR 633/72 autofattura provv extracee
78 N3 N3.5 N.IMP. ART.8.1.C DPR 633/72 DICH.INTENTO ITALIA
79 N3 N3.4 N.IMP. ART.9.1.7 DPR 633/72
80 N3 N3.4 N.IMP. ART.9.1 DPR 633/72
81 N2 N2.2 N.IMP. ART.74.ter DPR 633/72
83 N1 N1 N.SOGG. ART.15 DPR 633/72
84 N2 N2.2 N.SOGG. ART.26 BIS DPR 196/97
85 N3 N3.4 N.I.MP. ART.9.1.6 DPR 633/72
87 N2 N2.1 N.SOGG. ART.7.1 DPR 633/72
88 N4 N4 ESENTE ART.10.1 DPR 633/72
91 N4 N4 ESENTE ART.10.1.18 DPR 633/72
92 N2 N2.2 N.IMP. ART.74.1.C DPR 633/72
93 N2 N2.2 N.IMP. ART.74.1.D DPR 633/72
95 N1 N1 NON SOGG. ART. 15.2 DPR633/72
96 N2 N2.1 N.SOGG. ART.7
97 N3 N3.4 N.IMP. ART.9 DPR 633/72
98 N2 N2.2 NON SOGG. ART.2.3 DPR 633/72

Date le ingenti novità andrà fatta particolare attenzione, specie dal primo Gennaio, poiché nel caso in cui non compaia in fattura una delle codifiche specifiche succitate, il sistema SDI scarterà la fattura con errore 00445.

Tutte le nuove codifiche si spera servano per far sparire in futuro la dichiarazione iva annuale.

La loro strutturazione riproduce infatti lo schema di compilazione della dichiarazione annuale

allegato
allegato

MODIFICHE DELL’ULTIMA ORA

Il 18 dicembre 2020 la Agenzia delle Entrate ha fatto una precisazione in cui richiede di scrivere il dato “INVCONV” nel campo “TipoDato” del nuovo tracciato, nel caso una fattura intracee da voi emessa abbia all’interno un rigo con natura N2.1   (art 21 comma 6-bis- lettera a). Si tratta di cessioni di beni o prestazioni di servizi prive del requisito territoriale e per le quali è previsto l’obbligo di fatturazione, come ad esempio le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale siccome territorialmente non rilevanti.

(tra l’altro si ricorda chetali operazioni con concorrono alla verifica dello stato di esportatore abituale né alla costituzione del plafond ma concorrono alla formazione del volume di affari)

Pertanto vi preghiamo di inserire la  scritta: “inversione contabile”  nel campo “Descrizione tipo operazione ” sul codice iva avente tale natura (opz 1-1-2-7), nel caso esso venga usato nelle fatture Intracee.

Ci baseremo infatti su tale indicazione  per compilare  quanto richiesto dalle nuove specifiche

ESTEROMETRO

Pur non essendo state fornite ad oggi precisazioni, è probabile ritenere esita un periodo di sovrapposizione nell’uso dei codici di natura iva.

In sostanza, potrebbe darsi che l’utente adotti le nuove nature Iva per emettere le fatture con i nuovi tracciati, mentre ancora non ha effettuato l’invio dell’esterometro per il trimestre precedente, periodo nel quale i codici natura vigenti erano magari quelli precedenti

Pertanto consigliamo di inserire:

i vecchi codici natura nella tabella F8 in opzione 1-2-21

i nuovi codici natura nella tabella dei codici iva 1-1-2-7

Proroga per l’adesione al servizio di consultazione

Come è noto, l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione le fatture elettroniche emesse e ricevute. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 Settembre 2020 è stato spostato anche il termine entro cui effettuare l’adesione servizio di consultazione delle fatture elettroniche sul sito dell’Agenzia delle entrate è fissato al 28 febbraio 2021.

Verso lo standard europeo EN16931

Come vi avevamo anticipato in passato, l’Italia ave adottato un proprio sistema di Ft elettroniche diverso dallo standard europeo. Dopo la pubblicazione della norma europea EN16931, in ambito nazionale è partito un lavoro teso ad armonizzare le norme italiane allo standard europeo di fatture elettronica, così da permettere l’interoperabilità per il commercio transfrontaliero. La storia infinita della Fatturazione elettronica quindi è destinata a proseguire

Esiti Negativi da Pubblica Amministrazione

A seguito del rifiuto di una fattura da parte della PA, il soggetto emittente potrà operare in due modi:

  • riemettere la stessa fattura corretta (stesso numero e data);

  • emettere una nota di credito a storno della fattura seguita da una nuova fattura corretta.

La riemissione della stessa fattura corretta è la modalità più utilizzata dalle PA ed è applicabile quando il controllo delle fatture elettroniche viene svolto dalla PA prima della loro contabilizzazione. In caso di emissione della notifica di rifiuto, viene semplicemente richiesto al fornitore di riemettere la medesima fattura corretta (stesso numero e data) e la fattura rifiutata non viene contabilizzata. Se il cessionario PA “rifiuta” una fattura vuol dire che ha titolo a non registrarla nella propria contabilità, pertanto quella fattura non viene presa in considerazione dal Sdi (Sistema di Interscambio) quale “fonte” dei dati fattura né per il cedente né per il cessionario. Le eventuali note di variazioni interne alla contabilità del cedente che non implichino la trasmissione di una nota di credito non devono essere oggetto di trasmissione. Laddove, invece, la verifica di correttezza contabile della fattura viene espletata dopo che è stata contabilizzata, la PA con la notifica di rifiuto richiede una nota di credito ed una nuova fattura dato che la precedente fattura rifiutata era stata contabilizzata.

Il D.M. n. 132/2020, in vigore dal 6 novembre 2020, ha individuato le cause del rifiuto, da ritenersi tassative.

La Pubblica amministrazione, nel caso in cui notifichi al fornitore il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la specifica causa del rifiuto e non può più comportarsi in maniera libera e talora fantasiosa come prima.

Le cause di rifiuto

Il D.M. n. 132/2020 definisce le cause che consentono alle Pubbliche amministrazioni di rifiutare le fatture elettroniche ricevute. Le Pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

  • Fattura per operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;

  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), che deve essere riportato in fattura, tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità;

  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio, richiesto per le fatture riguardanti i dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale;

  • omessa o errata indicazione del codice AIC (Autorizzazione all’immissione in commercio) e del corrispondente quantitativo, da riportare in fattura al fine di consentire un più efficace monitoraggio della spesa pubblica;

  • omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Le Pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche nei casi in cui gli elementi informativi contenuti nelle medesime possano essere corretti mediante la procedura di variazione delle note di credito di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

APPENDICE – CODICI DI ERRORE NEI CASI DI SCARTO FATTURA

Codice 00001 Nome file non valido
Il nome deve essere: ITiltuocodicefiscale_00001.xml opp ITiltuocodicefiscale_00001.xml.p7m
Codice 00002 Nome file duplicato
Codice 00003 Le dimensioni del file superano quelle ammesse (e cioè cinque mega – 5 MB)
Codice 00404 E’ stato già trasmesso un file con identico contenuto
Codice 00100 Certificato di firma scaduto
Codice 00101 Certificato di firma revocato (firma digitale obbligatoria per la PA ed estero)
Codice 00102 La firma elettronica apposta al file non risulta valida
Codice 00103 Alla firma elettronica apposta al file manca il riferimento temporale
Codice 00104 La CA (Certification Authority) ha emesso il certificato di firma ma non risulta nell’elenco delle CA affidabili
Codice 00105 Il riferimento temporale associato alla firma elettronica è successivo alla data di ricezione
Codice 00106 Il file compresso è vuoto, oppure non è leggibile
Codice 00107 Il certificato di firma non è valido
Codice 00200 File non conforme al formato
Codice 00201 Gli errori di formato presenti nel file superano il numero massimo previsto
Codice 00300 IdCodice non valido
Codice: 00301 La partita IVA del Cedente/Prestatore non è valida
Codice: 00302 Il Codice Fiscale del Cedente/Prestatore non è valido
Codice: 00303 La partita IVA del Rappresentante Fiscale non è valida
Codice: 00305 La partita IVA del Cessionario/Committente non è valida
Codice: 00306 Il Codice Fiscale del Cessionario/Committente non è valido
Codice: 00311 non valido
Codice: 00312 non attivo
Codice: 00313 Per Ft verso non residenti deve essere “XXXXXXX”; deve essere valorizzato e 1.4.1.1.1 deve essere diverso da “IT”)
Codice: 00320 e 1.2.1.2 non coerenti
Codice: 00321 Con partita IVA di gruppo IVA del Cedente va messo come Cod.Fiscale quello del soggetto partecipante al gruppo di soggetto non partecipante al gruppo IVA
Codice: 00322 non presente a fronte di di gruppo IVA
Codice: 00323 corrispondente a una partita IVA cessata da oltre 5 anni
Codice: 00324 e 1.4.1.2 non coerenti
Codice: 00325 Con partita IVA di gruppo IVA del Cessionario/Committente mettere come Codice Fiscale del Cessionario/Committente quello del soggetto partecipante al gruppo di soggetto non partecipante al gruppo IVA
Codice: 00326 non presente a fronte di 1.4.1.1 di gruppo IVA
Codice: 00330 contenente un valore non ammesso
Codice 00400 A fronte di un’aliquota pari a zero, la Natura non è stata indicata o non è corretta
(si ricorda che la natura N6-Reverse Charge è compatibile con l’indicazione dell’aliquota 0 solo per le fatture emesse, mentre è compatibile solo con l’aliquota diversa da 0 per le fatture ricevute)
Codice 00401 A fronte di un’aliquota diversa da zero, è stata indicata una natura iva non compatibile
Codice 00403 Data della fattura successiva alla data in cui la stessa è stata ricevuta dal SdI
Codice: 00404 Descrizione: Fattura duplicata
Codice: 00409 Fattura duplicata nel lotto
Codice: 00411 Presente in fattura righe soggette a ritenuta ma il blocco Ritenute non è valorizzato
Codice: 00413 un’aliquota IVA pari a zero obbliga a indicare la natura del contributo cassa previdenziale come non imponibile
Codice: 00414 un’aliquota IVA diversa da zero implica un contributo cassa previdenziale imponibile per cui non va messa la natura
Codice: 00415 la presenza di un contributo cassa previdenziale soggetto a ritenuta obbliga a valorizzare i dati ritenuta
Codice: 00417 per il cessionario/committente deve essere indicato almeno uno tra partita IVA e codice fiscale
Codice: 00418 la data della fattura non può essere antecedente a quella del documento al quale la stessa si collega
Codice: 00419 per ogni aliquota IVA presente in fattura deve esistere il corrispondente blocco di )
Codice 00420 A fronte di Esigibilità IVA uguale a S (Split-Payment), per Natura è stato indicato N6 (Rev.e Charge)
Una operazione con natura N6 (Reverse Charge) non può prevedere una modalità di versamento dell’IVA in regime di “split payment”
Codice: 00421 il valore dell’elemento deve essere uguale a: ( AliquotaIVA * ImponibileImporto ) ∕ 100 )
Codice: 00422 l’ deve valere, per ogni aliquota IVA, a Σ P.zoTot + Σ Imp.Contr.Cassa+ Arrotond.
Codice: 00423 Il deve essere uguale a (PrezzoUnitario ± ScontoMaggiorazione) * Quantita
Codice 00424 L’aliquota non è indicata secondo la rappresentazione percentuale (es per 22% inserire 22)
Codice: 00425 il numero della fattura deve contenere almeno un carattere numerico
Codice: 00427 con n caratteri non corretto in base al valore del
Codice: 00428 non coerente con il valore dell’attributo VERSION
Codice: 00429 non presente a fronte di pari a zero (nei
Codice: 00430 presente a fronte di 2.2.2.1 diversa da zero
Codice 00431 A fronte di Tipo Documento uguale a TD07 (fattura semplificata) o TD08 (nota di credito semplificata), gli Identificativi Fiscali e gli Altri Dati Identificativi del Cessionario/Committente non sono stati valorizzati (almeno uno dei due deve essere presente nel file)
Codice 00432 A fronte di Tipo Documento uguale a TD01 (fattura), TD04 (nota di credito) o TD05 (Nota di debito), gli Identificativi Fiscali del Cessionario/Committente non sono stati indicati
Codice 00433 L’Imposta o l’Aliquota non sono state valorizzate
(devono essere entrambe presenti nel file, a meno che il TipoDocumento sia uguale a TD07, fattura semplificata, o TD08, nota di credito semplificata)
Codice 00434 Imposta e Aliquota non coerenti. Non sono coerenti in dati di riepilogo quando:

  • l’aliquota IVA è pari a zero e l’imposta è diversa da zero
  • l’aliquota IVA è diversa da zero, l’imposta è pari a zero (il valore zero non è giustificabile con un basso imponibile, cioè quando [aliquota * imponibile] / 100 > 0.00
Codice 00435 Detraibile e Deducibile non possono essere presenti contemporaneamente con riferimento agli stessi Dati Riepilogo. Uno stesso importo non può essere riferito a spese che siano contemporaneamente deducibili e detraibili
Codice 00436 Data Registrazione antecedente alla data del documento
La data di registrazione di un documento indicata nel file di tipo DTR non può risultare anteriore alla data del documento stesso. Il controllo riguardante il codice 00436 viene effettuato anche nel caso di tipo documento uguale a TD12 ma solo se presente il campo 3.2.3.1.2
Codice: 00437 la presenza di uno sconto o maggiorazione obbliga all’indicazione della loro e
Codice: 00438 con la presenza di uno sconto o di una maggiorazione, indicare e
Codice 00442 La rettifica non è possibile perché i dati risultano già annullati
Non è possibile rettificare il documento indicato nel file di rettifica in quanto risulta già annullato
Codice 00443 L’annullamento non è possibile perché i dati risultano già annullati
Codice 00444 Il file originario indicato nel campo IdFile non esiste
Nel file di rettifica/annullamento è stato indicato l’identificativo di un file che non esiste
Codice 00445 Il file indicato nel campo IdFile non è il file originario
Il file di rettifica/annullamento deve indicare il file originario e non file di rettifica/annullamento
Codice 00446 Posizione non trovata all’interno del file originario
Codice 00447 Un file di rettifica non deve contenere più di un documento
Codice: 00448 dal 01/01/2020 non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione
Codice 00460 Il Tipo Documento non è coerente con il Paese del Cedente/Prestatore
E’ possibile inserire dati relativi a fatture di acquisto intra-comunitario (tipo documento TD10 e TD11) solo se il paese della controparte (cedente/prestatore) è diverso da IT e rientra in uno di quelli previsti per questo tipo di operazioni (AT – BE – BG – CY – HR – DK – EE – FI – FR – DE – GB – EL – IE – LV – LT – LU – MT – NL – PL – PT – CZ – RO – SK – SI – ES – SE – HU)
Codice 00461 Il Tipo Documento non è ammesso per le fatture emesse
Non si può inserire dati relativi a fatture di acquisto intra-comunitario di beni e/o servizi (tipo doc.TD10 e TD11)
Codice 00462 La Data deve essere valorizzata, (può non esserlo solo per TipoDocumento uguale a TD12, documento riepilogativo)
Codice 00464 Gli Identificativi Fiscali del Cedente/Prestatore non sono stati valorizzati
(ciò è ammissibile solo a fronte di TipoDocumento uguale a TD12, documento riepilogativo)
Codice 00467 Per lo stesso Cessionario/Committente, sono stati riportati dati di documenti riepilogativi insieme ad altri tipi di documento
Codice 00468 Con riferimento allo stesso blocco Cedente/Prestatore, sono stati riportati i dati di documenti riepilogativi insieme ad altri tipi di documento
Codice 00469 Il soggetto che ha firmato il file non corrisponde né al firmatario del file originario né al soggetto titolare dei dati contenuti nel file originario
Codice 00470 E’ stata modificata la partita IVA e/o il codice fiscale del soggetto titolare dei dati contenuti nel file originario
Codice: 00471 In il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente
Codice: 00472 il tipo documento ‘autofattura per splafonamento’ non ammette un cedente diverso dal cessionario
Codice: 00473 non ammessa l’indicazione in fattura di un cedente italiano
Codice: 00474 In ‘autofattura per splafonamento’ tutte le linee di dettaglio devo avere un’aliquota IVA diversa da zero
Codice 00500 Partita IVA del Cedente/Prestatore cessata in Anagrafe Tributaria.
Codice 00501 Partita IVA del Cessionario/Committente cessata in Anagrafe Tributaria.
Codice 00502 Partita IVA del Rappresentante Fiscale cessata in Anagrafe Tributaria
Codice 00503 La data del documento non è compatibile con il periodo di riferimento
Il file, ricevuto entro il termine ultimo stabilito per l’invio dei dati fattura relativi al periodo di riferimento, ha il campo (per DTE) o il campo (per DTR) antecedente al termine iniziale del periodo.
Codice 00504 La data di registrazione del documento non è compatibile con il periodo di riferimento
Codice 00600 Soggetto non autorizzato alla trasmissione

PER PROBLEMI SI PUO’ CHIAMARE IL CALL CENTER SDI AL N

numero verde

NOTE TECNICHE

 

IMPORT FATTURE MESSE A DISPOSIZIONE DA SDI

Può accadere che lo Sdi non riesca a mandarci una fattura per cause varie (ad esempio interruzione del servizio del provider internet …). In tal caso si può importare le fatture all’interno del ns pannello, coi seguenti passi:

 

  • 1) Scaricare il file dal sito Agenzia entrate

  • 2) Rinominare il file scaricato nel seguente modo: Data ricezione_ora ricezione_id Sdi_ nome fattura

    Esempio: fattura IT08973230967_1ri1t.xml ricevuta il 28/05/2020 alle 12:12 con Id sdi 0123456789 va rinominata in 20200528_121200_0123456789_IT08973230967_1ri1t.xml

  • 3) Creare in C: una cartella al percorso c:\Ftelettronica\import

  • 4) Introdurre tale persorso nel server di fatturazione elettronica nella casella qui indicata:

cartella fatturazione
  • 5) Spostare il file ridenominato in una cartella in c:\ftelettronica\import

Il sistema automaticamente importerà nel client la fattura

AGGIORNAMENTO DEL SERVER E CLIENT DI FATTURAZIONE

Considerate le numerose modifiche fatte anche recentemente nel mese di Ottobre 2020 e Novembre, è necessario procedere allo scarico e reinstallazione sia del server di fatturazione elettronica, sia del client sulle varie postazioni interessate
Occorre disinstallare la vecchia versione dal pannello di controllo prima di installare le nuove